14Mag

Per poter lavorare nel territorio svizzero, bisogna essere titolari di un’autorizzazione fornita dalle autorità.

Occorre innanzitutto precisare che la Svizzera distingue tra i cittadini degli Stati UE/AELS e gli altri cittadini. Le persone che appartengono al primo gruppo (coloro che vivono nei Paesi membri dell’Unione Europea e coloro i quali appartengono agli Stati membri AELS) possono prestare attività lavorativa in Svizzera in virtù di un accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra Comunità Europea e Svizzera – ci occuperemo più avanti del tipo di permesso che viene loro concesso.

Le persone che invece non appartengono agli Stati membri UE/AELS possono lavorare in territorio svizzero solamente se ricoprono un ruolo di quadri, dirigenti o manodopera qualificata.

Scendiamo ora nel dettaglio per quanto riguarda i permessi di lavoro per cittadini membri di Stati UE/AELS.

Permesso G
Questo permesso viene concesso a chi intende lavorare in Svizzera senza però trasferirsi e vivere in territorio elvetico.
Per ottenere questo permesso è necessario presentare l’estratto del casellario generale giudiziale (rilasciato dal tribunale di riferimento del proprio Paese di residenza), la copia del contratto di lavoro, 2 foto tessera recenti ed identiche e la copia vidimata della propria carta di identità, che viene autenticata dalla Polizia Cantonale.

Parlando di frontalieri, spesso sentiamo nominare la fascia di confine.

Ma che cos’è la fascia di confine?

Con questa espressione indichiamo il territorio compreso entro i 20 km dal confine con la Svizzera. A questo link è disponibile un elenco aggiornato dei comuni italiani che rientrano nella fascia di confine.
Attenzione, non risiedere nella fascia di confine non significa che non si può lavorare in Svizzera. Coloro che vi risiedono hanno verso il Fisco italiano degli obblighi differenti rispetto ai frontalieri fuori dalla fascia di confine.

Permesso L
Questo permesso viene rilasciato ai cosiddetti dimoranti temporanei ed è un permesso che viene rilasciato per un periodo limitato di tempo, dimostrando di avere in essere un rapporto di lavoro in Svizzera della durata compresa tra tre mesi ed un anno. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse continuare, si può prolungare la validità del permesso per un altro anno.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre mesi, invece, bisogna comunque notificarsi alle autorità, ma con una normale notifica e non mediante richiesta di permesso.

Per le persone che intendono trasferirsi in Svizzera per un lungo termine, vi è la possibilità di richiedere altre tipologie di permesso, non per forza connesso all’attività lavorativa. Vediamoli insieme.

Permesso B
Questo tipo di permesso viene concesso se si dimostra l’esistenza di un rapporto di lavoro di durata indeterminata (o comunque di minimo 365 giorni) ed ha una validità di cinque anni.
Nel caso in cui la persona che richiede un permesso B non eserciti un’attività lavorativa, per ottenerlo deve dimostrare di possedere sufficienti mezzi finanziari per il proprio sostentamento e per coprire tutti i rischi contro malattie ed infortuni.

Permesso C
Questo tipo di permesso è il cosiddetto permesso di domicilio, e viene concesso alle persone straniere che abbiano dimorato cinque o dieci anni in Svizzera.
Con questo documento il diritto di soggiorno è illimitato e non ha vincoli a determinate condizioni.

Inutile dire che lavorare (o vivere) senza regolare permesso è proibito, e la Legge Federale sugli stranieri e la loro integrazione prevede sanzioni molto severe.

La normativa regolamenta in maniera dettagliata le condizioni da rispettare per entrare Svizzera, le condizioni di ammissione nel Paese con e senza attività lucrativa e le regolamentazioni del soggiorno, oltre ovviamente alle casistiche di uscita dalla Confederazione.

Nel dettaglio, vengono dettate sanzioni precise anche per quel che riguarda i permessi di lavoro: chiunque ottiene un permesso dichiarando il falso (o tacendo su alcune condizioni) compie il reato di Inganno contro le autorità, e può essere punito con una pena pecuniaria o con una detenzione.

Stessa sorte (pena che può raggiungere le decine di migliaia di franchi oppure detenzione) tocca ai datori di lavoro che impiegano personale straniero sprovvisto di regolare permesso di lavoro o soggiorno.

Concludere questo articolo con la raccomandazione di rispettare la normativa ci sembra superfluo, ribadiamo solamente che lavorare in regola è una tutela per i lavoratori ma anche per i datori di lavoro.

Con i dovuti scongiuri, nel caso in cui si verificano imprevisti o incidenti, il possesso di un regolare contratto di lavoro (con relativa autorizzazione a prestare attività lucrativa) è una garanzia.

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